(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 39
                         del 12 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
                               Art. 1.
             Infermita' dipendente da causa di servizio.
                        Adempimenti istruttori
 
   1.  Il  dipendente  che  abbia  contratto  infermita',  per  farne
accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio,  puo',  entro
sei  mesi  dalla  data  in cui si e' verificato l'evento dannoso o da
quella in  cui  ha  avuto  conoscenza  della  infermita',  presentare
domanda  scritta  indirizzata  al  dipartimento  AA.GG.  e  personale
indicando specificatamente la natura dell'infermita', le  circostanze
che  vi  concorsero,  le cause che la produssero e, ove possibile, le
conseguenze sull'integrita' fisica.
   2.  Il  dipartimento  AA.GG.  e  personale procede direttamente su
segnalazione dell'ufficio di  appartenenza,  quando  risulti  che  un
dipendente  abbia  riportato  lesioni per certa o presunta ragione di
servizio o abbia contratto l'infermita' nello esporsi per obbligo  di
servizio  a  straordinarie  cause  morbigene e dette infermita' siano
tali che possano, anche col tempo divenire causa di invalidita' o  di
altra menomazione della integrita' fisica.
   3.  Il dipartimento AA.GG. e personale che ha ricevuto la domanda,
oppure che sia venuto a conoscenza dell'evento, provvede a effettuare
le  indagini  e  a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la
natura dell'infermita', la connessione di  questa  con  il  servizio,
nonche' tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e
seguirono  il  sorgere  dell'infermita';  a  tal  fine  l'ufficio  di
appartenenza  del  dipendente  e' tenuto a redigere apposito rapporto
informativo.